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Nel solco della tesi sostenuta innanzi all'Autorità Amministrativa dagli avvocati dello studio legale della Cisl di Vibo Valentia, la Cisl Calabria trasmette con una nota stampa la sentenza del TAR Calabria, con la quale in accoglimento delle spiegate doglianze, è stato stabilito che la proroga dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al corso concorso per dirigenti scolastici, valeva per tutti i concorrenti e non soltanto per alcuni. Di seguito riportiamo, come trasmesso, il testo della sentenza:
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2011, proposto da: Angelina Cantafio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Policaro e Antonio Pagliaro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Staiano in Catanzaro, via A. Turco,12;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore, N. 34; Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;
per l'annullamento,
previa sospensione degli effetti,
a) del Provvedimento della Direzione Generale Personale Scuola, comunicato in data 14.09.2011 alle ore 1:20 pm a mezzo e-mail all’indirizzo “angelina.cantafio@istruzione.it”, di esclusione della ricorrente dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;
b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e comunque connesso e/o richiamato ob relationem ove lesivi degli interessi della ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
atteso che la nota del MIUR 6636 del 10/8/2011, con il rinvio ad altra nota (n. 6623 del 9 agosto 2011), di cui non si riportano i destinatari, nel prorogare al 19 agosto la data per la presentazione delle istanze, non è chiara;
Considerato
che nell’utilizzo di un linguaggio eccessivamente tecnico, laddove fa riferimento ai casi corrispondenti ad “aspiranti con le basi informative non correttamente allineate”, si presta a fraintendimenti;
che a dar luogo ad una non corretta interpretazione di quanto disposto nella richiamata nota ha contribuito l’Ufficio Scolastico interpellato dalla ricorrente;
che, inoltre, la ricorrente è incorsa negli stessi problemi per i quali ad altri candidati è stata concessa una proroga ovvero le difficoltà di inoltro delle domande per via telematica;
che l’inoltro per via telematica della domanda era l’unica possibilità concessa dal bando;
che i principi di imparzialità, di ragionevolezza e del favor partecipationis impongono l’estensione della proroga a tutti i partecipanti che si siano trovati nelle stesse condizioni di fatto, nonché la rimessione in termini ove il ritardo sia imputabile alla stessa amministrazione, come avvenuto nel caso di specie;
che la compatibilità della proroga con la data della prova rende priva di alcuna ratio giustificativa la limitazione di questa solo agli aspiranti non presenti nel SIDI in quanto docenti presso istituzione scolastiche non gestite dal Ministero dell’Istruzione (cfr. tra le altre Consiglio Stato , sez. VI, 25 giugno 2008 , n. 3216);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Daniele Burzichelli, Consigliere
Anna Maria Verlengia, Primo Referendario, Estensore
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