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CCIAA di Catanzaro, il Tar dà torto alla Regione e sospende gli effetti del decreto

CCIAA di Catanzaro, il Tar dà torto alla Regione e sospende gli effetti del decreto del decreto del Presidente della Giunta regionale della Calabria n. 117 del 23.10.2018. Allo stesso tempo  dichiara l’efficacia dei seguenti atti: D.R.G.R. n. 87 del 7.9.2017 di nomina dei componenti e di convocazione della prima seduta del Consiglio camerale per il giorno 18.9.2017, atti del Consiglio camerale di insediamento alla data fissata del 28.11.2017, di designazione del proprio Presidente il 4.12.2017, di elezione dei membri della Giunta in data 11.12.2017.

Ma cosa dice la sentenza del Tribunale Amministrativo pubblicata stamattina?

Oggetto della controversia è il ricorso  proposto da Daniele Rossi, Tommasina Lucchetti, Francesco Viapiana, Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Di Donna, Danilo Sorrenti  contro la Regione Calabria, il  Ministero dello Sviluppo Economico, Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, la  Direz.Gen Mercato Concorrenza Consumatore Vigilanza Normativa Tecnica del Min. Sviluppo Economico non costituito in giudizio.  Viene chiesto l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: il decreto del Presidente della Giunta regionale per la Calabria prot. n. 123 del 29.11.2017, recante all’oggetto: “Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro. Annullamento dei D.P.G.R. n. 87 del 7 settembre 2017 e n. 89 del 20 settembre 2017” (di nomina e convocazione del Consiglio della Camera di commercio di Catanzaro); il decreto del medesimo Presidente prot. n. 122 del 28.11.2017, avente a oggetto: “Sospensione dell’efficacia dei D.P.G.R. n. 87 del 7 settembre 2017 e n. 89 del 20 settembre 2017”; la nota prot. n. 522509 del 28.11.2017 a firma del Direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa del Ministero dello Sviluppo economico, con cui è stato comunicato che: “… il procedimento di ricostituzione del consiglio della camera di commercio di Catanzaro non poteva ritenersi concluso alla data del 19 settembre u.s. con la sola adozione del D.P.G.R. n. 87/2017, con la conseguenza che ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto 16 febbraio 2018 il medesimo procedimento doveva essere interrotto e il consiglio non avrebbe potuto insediarsi il successivo 28
novembre”.

La sentenza. “Con il decreto n. 117 del 23.10.2018, impugnato con motivi aggiunti, il Presidente della Giunta della Regione Calabria, pur prendendo atto che l’ ordinanza del Consiglio di Stato n. 3655/2018, ha , ad un primo sommario esame,disposto a
nomina del Dr. Giuseppe Franzé … in sostituzione del Dott. Giorgio Sganga quale Commissario straordinario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, conferendogli tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale, con l’obbligo di garantire la continuità delle attività in capo ai rispettivi organi sino al momento del rispettivo e progressivo insediamento degli organi …”.
Quest’ ultimo provvedimento del Presidente della Giunta regionale deve ritenersi
illegittimo in quanto la presupposta presa d’atto della disposta sospensione
dell’efficacia del decreto ministeriale del 16.2.2018, in conseguenza dell’ordinanza
della Sezione VI del Consiglio di Stato n. 3655/2018, avrebbe dovuto indurre
l’Amministrazione regionale a ritenere venuto meno l’unico motivo che impedisse
la prosecuzione del procedimento di rinnovo del Consiglio camerale di Catanzaro,
ossia l’art. 4, comma 1 del citato decreto ministeriale, che stabiliva l’interruzione
delle procedure ordinarie di rinnovo dei Consigli camerali alla data del 19 settembre 2017.
A ciò va aggiunto che anche l’efficacia di quest’ultima disposizione deve ritenersi
attualmente sospesa dall’ordinanza del TAR del Lazio n. 3655/2018, confermata
con ordinanza 4.10.2018, n. 4869, con la conseguenza che la procedura di rinnovo
degli organi (elettivi) della Camera di Commercio di Catanzaro deve ritenersi a
oggi perfezionata, e gli atti stessi devono considerarsi validamente costituiti e
insediati nell’esercizio delle loro funzioni, con piena legittimità di tutti gli atti da
questi sino a oggi posti in essere; e ciò sino agli esiti del giudizio pendente nella
sessione di merito dinanzi al T.A.R. Lazio di Roma (cui, peraltro, con la citata
ordinanza n. 3655/2018, la Sezione VI del Consiglio di Stato ha rivolto l’invito a:
“… una sollecita celebrazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, co. 10
c.p.a. …”). Ritenuto che va rilevata l’efficacia degli atti posti in essere a seguito del
procedimento di rinnovo degli organi camerali di Catanzaro, quali:- il D.P.G.R. n.
71 del giorno 1.8.2017 di determinazione del numero di rappresentanti del
Consiglio camerale di Catanzaro;- il D.R.G.R. n. 87 del 7.9.2017 di nomina dei
componenti e di convocazione della prima seduta del Consiglio camerale per il
giorno 18.9.2017, nonché il D.P.G.R. n. 89 del 20.9.2017 di differimento della sua
prima convocazione alla data del 28.11.2017 (provvedimenti di poi annullati
d’ufficio con il decreto n. 123 del 29.11.2017, quest’ultimo impugnato con il
ricorso introduttivo del presente giudizio); gli atti del Consiglio camerale di
insediamento alla data fissata del 28.11.2017, di designazione del proprio
Presidente il 4.12.2017, di elezione dei membri della Giunta in data 11.12.2017 e di
tutti gli altri atti e provvedimenti di amministrazione e gestione della Camera di
Commercio di Catanzaro sino a oggi posti in essere dagli organi elettivi della
stessa. Ne deriva allo stato l’illegittimità dell’impugnato decreto presidenziale n. 117 del
23.10.2018. Ritenuto che sussiste il presupposto di danno grave ed irreparabile in quanto
dall’impugnato provvedimento di nomina di un nuovo Commissario straordinario,
deriva l’immediato esautoramento delle competenze attribuite al Consiglio
camerale attualmente in carica e si lederebbero gravemente altresì, l’interesse
pubblico alla continuità dell’attività amministrativa che dal 28 novembre 2017 gli
attuali organi rappresentativi dell’Ente (Consiglio, Presidente e Giunta camerale)
stanno in ogni caso assicurando”.