E’ stato pubblicato sulla G.U. il D.L. 172/20 – Decreto Natale – con cui il Governo nazionale ha introdotto ulteriori limitazioni per le festività natalizie che saranno in vigore dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021:

1)nei giorni prefestivi e festivi ovvero 24,25,26 e 27 dicembre e poi ancora 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio l’Italia sarà ZONA ROSSA. In tale periodo, ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020, non saranno consentiti spostamenti se non per motivi di salute, urgenza e necessità. Sarà necessaria l’autocertificazione. In questi giorni resteranno chiuse tutte le attività ad eccezione di supermercati, farmacie, vendita beni prima necessità, tabaccherie, parrucchieri, Barbieri e lavanderie. Bar e ristoranti chiusi: sarà consentito solo l’asporto fino alle ore 22.00 e la consegna a domicilio senza restrizioni.

2)Nei giorni 28,29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, l’Italia sarà considerata Zona Arancione. In tale periodo, ai sensi dell’articolo 2 del DPCM del 3 dicembre 2020, sono consentiti gli spostamenti nel proprio comune di residenza; ci si potrà spostare al di fuori del proprio comune solo per esigenze di salute, necessità e urgenza. Unica eccezione per quelli residenti nei comuni con meno di 5000 abitanti che potranno spostarsi in un raggio di 30 km, ma senza poter raggiungere il capoluogo di provincia. Quanto alle attività commerciali, queste saranno aperte fino alle ore 21. Bar e Ristoranti rimarranno chiusi: sarà consentito solo l’asporto fino alle ore 22.00 e la consegna a domicilio senza restrizioni.

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge 172/20 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di seguito indicata:

CODICE ATECO (56 – ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) 561011 – Ristorazione con somministrazione 561012 – Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole 561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 561030 – Gelaterie e pasticcerie 561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 561042 – Ristorazione ambulante Ristorazione su treni e navi 562100 – Catering per eventi, banqueting 562910 – Mense 562920 – Catering continuativo su base contrattuale 563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto del DL Rilancio, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. L’ammontare del contributo è pari al contributo già erogato.

image_pdfDownload pdfimage_printStampa articolo