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COVID-19: Modalità di richiesta del Bonus baby sitter

L’INPS con il messaggio n. 4678/2020 dell’11 dicembre scorso vengono chiarite le regole di spettanza e di fruizione del bonus baby sitter da parte dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, iscritti alla Gestione separata ovvero alle Gestioni AGO ( commercianti ed Artigiani) e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che siano genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado ubicate nelle zone rosse.

Il bonus riconosciuto nel D.L. Ristori 1 è pari a 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, deve essere richiesto all’INPS per via telematica.

Il genitore richiedente, in fase di compilazione della domanda, dovrà fornire tutti i dati necessari a verificare se la scuola frequentata dal minore è situata in una “zona rossa”, vale a dire, il codice meccanografico della scuola, il nome dell’Istituto, la partita IVA/codice fiscale, la tipologia di scuola e la classe frequentata.

La fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile o in smart working (al 100%) da dichiararsi nel modello di domanda ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il bonus viene erogato mediante Libretto Famiglia per prestazioni lavorative di baby-sit-ting svolte a decorrere dal 9 novembre 2020 e sino al 3 dicembre 2020, salvo successive proroghe.

Il bonus non può essere utilizzato per remunerare le prestazioni rese dai familiari che non sono ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitter e che non siano remunerate mediante il libretto di famiglia.

L’accesso alla domanda on line di bonus per servizi di baby-sitting è disponibile nella sezione “Bonus servizi di babysitting”. E’ necessario compilare la sezione anagrafica del richiedente, della medesima sezione riferita ai dati del minore, nonché della sezione relativa all’altro genitore.

Il richiedente dovrà specificare la categoria lavorativa di appartenenza e dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità di trovarsi nelle condizioni previste dal D.L. n. 149/2020, relativamente alla situazione lavorativa personale e dell’altro genitore. Il limite economico del bonus, pari a 1.000 euro, è stabilito per nucleo familiare ed è possibile presentare anche più di una domanda per ogni figlio. In caso di esito positivo dell’istruttoria, che sarà comunicato attraverso i recapiti forniti dall’utente in fase di acquisizione della domanda (SMS/e-mail/PEC), la somma riconosciuta verrà resa disponibile sul Libretto Famiglia.