Enrico Mazza

“Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”

1 Parte/ Introduzione

 

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 (Supplemento ordinario n. 6), del decreto legislativo 14 gennaio 2019 in attuazione della legge 19 ottobre 2017 la n. 155, si dà vita al nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).

 Prima di andare ad analizzare il nuovo codice, consentitemi subito di precisare che siamo difronte ad un provvedimento che riforma profondamente le procedure di chi è in crisi e di chi non lo è, a tutti viene chiesto una svolta intanto culturale e poi procedurale, ricordiamo qui di seguito le novità che a mio avviso sono le più significative:

    • l’espressione “fallimento” verrà sostituita da “liquidazione giudiziale”, il legislatore cancella definitivamente l’accezione negativa che per anni ha afflitto gli imprenditori. Su questo punto consentitemi una piccola precisazione di carattere formale se è vero che in alcuni articoli il termine fallimento sarà sostituito è altrettanto vero che questo termine rimane ancora in altri articoli del c.c., che non saranno colpiti dalla riforma;
    • si introduce il c.d. sistema di allerta attraverso il quale si mira a garantire la pronta emersione, quindi la crisi, nell’ottica del risanamento dell’impresa e del più elevato livello di soddisfacimento dei creditori, pertanto verrà assicurata priorità di trattazione alle proposte finalizzate al superamento della crisi e, quindi, alla continuità aziendale nel novero degli strumenti di gestione delle crisi e dell’insolvenza, si privilegeranno sempre più le procedure alternative a quelle dell’esecuzione giudiziale;
    • i riti speciali verranno semplificati e resi più omogenei tra di loro;
    • si ridurranno la durata e i costi delle procedure concorsuali;
    • sarà istituito presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali;
    • le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro verranno armonizzate con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori;
    • ancor di più saranno attori principali i registri delle imprese ove sorgeranno le OCRI, dopo gli OCC, già costituiti anche nell’ambito degli ordini professionali (commercialisti, avvocati, notai ecc.), le OCRI sono in esclusiva al registro delle imprese;
    • non semplici comparse anche per i c.d. creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia delle Riscossioni) che con le loro segnalazioni avranno in bel da fare con conseguenze importanti per le imprese;
    • sarà valorizzato ancor di più il ruolo del professionista, e mi riferisco sia a chi assisterà le imprese (sempre più aziendalista), sia a chi eserciterà le funzioni del controllo, sia a chi ricoprirà ruoli nella c.d. “OCRI” (Organismo di Composizione delle Crisi), o OCC (Organismo di composizione delle crisi);
    • anche le banche e le associazioni di categoria saranno coinvolte nelle nuove procedure;
    • responsabilità ridotte in capo all’imprenditore, all’organo amministrativo e all’organo di controllo solo se hanno provveduto ad implementare la nuova organizzazione e se fatta hanno fatto la tempestiva segnalazione;
    • in tema di monitoraggio dell’allert e le relative segnalazioni nell’ordine gli obbligati sono:
    • ex art. 3 CCII l’imprenditore individuale o l’organo amministrativo (per le imprese collettive);
    • se questi non vi provvede ex art. 14 CCII provvederà l’organo di controllo;
    • se questi non vi provvede ex art. 15 CCII provvederanno i creditori pubblici qualificati;
    • se questi non vi provvedono ex art. 16 CCII provvederà l’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi).

Possiamo quindi confermare che siamo difronte ad una rivoluzione culturale di tutti gli attori coinvolti: le imprese, i professionisti, il registro delle imprese, i creditori pubblici qualificati, le banche, le associazioni di categoria ecc.

Non vi è dubbio che il filo conduttore di questa riforma, è quello di evitare che dette procedure siano messe in campo solo per esaurire le ultime risorse disponibili dell’azienda, quando ormai è troppo tardi.

Le imprese e chi assiste le imprese saranno quindi chiamate a redigere periodicamente il piano d’impresa che è, a mio modesto avviso, il necessario presupposto informativo per adempiere alle nuove regole previste dalla riforma.

Ma passiamo all’analisi del nuovo codice che con i suoi 391 articoli tenterà di regolamentare in maniera organica sia il precedente R.D. 267/42 in tema di procedure concorsuali sia la L. 3/2012 in tema di sovraidebitamento, certamente a mio avviso,

  • non è un caso che non si parli di fallimento ma di liquidazione giudiziale, finalmente chi ha vissuto o sta vivendo un’esperienza di impresa difficile potrà, con l’ausilio di queste nuove procedure riabilitarsi;
  • non è un caso che ci sia una definizione puntuale e precisa della c.d. crisi che anticipa lo stato di insolvenza;
  • non è un caso che entri in gioco un nuovo status (che anticipa la crisi) quello di allerta.
  • non è un caso che si fa di tutto per tentare di conservare la continuità aziendale senza la quale diventa difficile superare la crisi.

Quindi il fine è chiaro, dopo quasi 80 anni (dal 1942) finalmente si tenta di riformare in modo organico ed integrale la disciplina delle procedure concorsuali, ribadisco ancora una volta, con due principali finalità:

  1. consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese;
  2. salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un ex fallimento, oggi liquidazione giudiziale, di impresa dovuto a particolari contingenze.

Se così è, non vi è dubbio, ed è qui a mio avviso la vera novità, che vi sarà la possibilità di utilizzare strumenti per la ristrutturazione del debito, anche stragiudiziale, già in fase di pre-crisi ovvero in fase di allerta.

Strutturalmente il nuovo codice è suddiviso in quattro parti:

  • la prima parte (dall’ art. 1 all’art. 374), contiene e costituisce il vero e proprio codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • la seconda parte (dall’ art. 375 all’art. 384), contiene le modifiche ad alcune disposizioni del codice civile, del libro V, titoli II e V, e abroga alcune norme;
  • la terza parte (dall’ art. 385 all’art. 388), contiene disposizioni in materia di garanzia in favore degli acquirenti di immobili da costruire;
  • la quarta parte (dall’ art. 389, 390 e 391), contiene le disposizioni finali e transitorie.
Presidente Sezione Servizi Unindustria Calabria Amministratore delegato della M.I.A. Mondo Impresa Azienda società specializzata nella consulenza ed assistenza alle imprese; Responsabile della sezione aiuti alle imprese del portale “CALABRIA ECONOMIA” Assistente alla cattedra di diritto commerciale della facoltà di Economia Aziendale dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.
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