Enrico Mazza

“Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”

4 Parte/Nuovi obbligati alla nomina dell’organo di controllo

Altro articolo da analizzare tra quelli di immediata applicazione è l’art. 379 CCII rubricato Nomina degli organi di controllo, che recita così:

  1. All’articolo 2477 del codice civile il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti: “La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
  2. a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  3. b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  4. c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

  1. All’articolo 2477, sesto comma, del codice civile, dopo le parole “qualsiasi soggetto interessato” sono aggiunte le seguenti: “o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese” e dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: “Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.”.
  2. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro nove mesi dalla predetta data. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai 172 fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi terzo e quarto, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.
  3. All’articolo 92 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole “capi V e VI” sono sostituite dalle seguenti: “capi V, VI e VII”.

Intanto è da precisare subito che questo articolo amplia le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l’organo di controllo o il revisore.

I dati del sistema camerale dicono che circa 20.000 imprese saranno costrette a nominare il revisore. Per le imprese che non provvederanno ci penserà qualcun altro.

Infatti prevede altresì che il Tribunale può provvedere alla nomina dell’organo di controllo (in caso di inerzia dell’assemblea) anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Prevede espressamente altresì che anche alle srl si applicano le disposizioni dell’art. 2409 (denuncia al tribunale di gravi irregolarità nella gestione), anche se la società è priva di organo controllo.

Ancor di più per questo articolo diventa importante precisare la decorrenza in quanto il comma 3 dell’ Art. 379 CCII, prevede che le società interessate dalla modifica (srl e società cooperative già costituite alla data di entrata in vigore dell’articolo), quando ricorrono i requisiti indicati, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo alle disposizioni del nuovo articolo 2477 c.c., entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore dell’art. 379 CCII.

Siccome, come più volte detto, l’art. 379 CCII entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto (16 marzo 2019) le società interessate dovranno procedere alla nomina dell’organo di controllo e alla eventuale modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto entro 9 mesi più i 30 gg dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale ovvero 9 mesi dal 16 marzo 2019 vuol dire entro  metà dicembre 2019.

L’abbassamento dei limiti previsti dall’art. 2477 C.C per la nomina dell’organo di controllo disciplinato dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, rischia di trasformare l’accettazione dell’incarico del revisore non è facile, soprattutto in quelle situazioni in cui il soggetto da revisionare è, formalmente e anche sostanzialmente, una microimpresa.

E tali non possono che essere considerate moltissime delle società a responsabilità limitata calabresi che nei due esercizi precedenti all’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi, avranno superato almeno uno dei seguenti nuovi limiti che ribadiamo sono:

  • 2 milioni di euro del totale attivo dello stato patrimoniale;
  • 2 milioni di euro dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 10 dipendenti occupati in media durante ciascun esercizio.

A mio modesto avviso, per moltissime di queste piccole realtà non sarà tecnicamente possibile procedere ai controlli e alle verifiche obbligatorie ai sensi dei principi di revisione oggi esistenti.

Ciò comporterà, sempre in applicazione dei suddetti principi di revisione, l’impossibilità per molti revisori di accettare l’incarico offerto.

Senza voler entrare troppo nel dettaglio e trascurando quelli che potrebbero essere i problemi che il futuro revisore o sindaco unico, si troverebbe ad affrontare sulla base delle nuove procedura di allerta introdotte dal Codice della crisi, basta prendere a riferimento quanto previsto nel principio di revisione Isa Italia 210 in ordine alle condizioni indispensabili per la revisione contabile.

Si tratta di tutta una serie di elementi essenziali che il revisore deve valutare attentamente prima di decidere se accettare o meno l’incarico proposto.

Tra questi, il citato principio di revisione comprende: l’utilizzo da parte della direzione di un quadro normativo sull’informazione finanziaria accettabile per la redazione del bilancio e la condivisione da parte della direzione e, ove appropriato, dei responsabili delle attività di governance, degli stessi presupposti per lo svolgimento dell’attività di revisione contabile.

Altrettanto difficile sarà il c.d. controllo interno dell’azienda.

Alla luce delle considerazioni appena fatte mi permetto di evidenziare che assoggettate all’obbligo di nomina dell’organo di controllo entro i termini sopra descritti (9 mesi successivi all’entrata in vigore del nuovo Codice della crisi), è particolarmente difficile in quanto molte di queste società non potranno, almeno in prima battuta, soddisfare i requisiti sopra descritti, mettendo in grossa difficoltà i revisori nominati.

Ribadisco che trattasi in molti casi di vere e proprie microimprese in forma giuridica di società a responsabilità limitata, nelle quali lo stesso concetto di governance o di controllo interno può essere difficile da identificare e valutare, essendo spesso condotte da un amministratore unico che nella maggioranza dei casi è anche espressione maggioritaria del capitale sociale. Da qui l’imbarazzo dei nominati revisori chiamati a decidere, entro breve termine, se accettare o meno l’incarico proposto.

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