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Crisi d’impresa: speciale di approfondimento dedicato alla nuova normativa. Seconda Parte

“Il Nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”

2 Parte/ Le Decorrenze

Vale la pena, a mio avviso, precisare subito quali, tra queste norme sono quelle di immediata applicazione e a quali norme invece è prevista una vacatio legis di 18 mesi, tempo previsto per consentire alle imprese di attrezzarsi ad adottare internamente i presidi occorrenti, soprattutto per permettere loro di rilevare situazioni che, con l’entrata in vigore della norma, comporterebbero le c.d. segnalazioni esterne.

Per conoscere le decorrenze occorre analizzare i primi due comma dell’art. 389 CCII (rubricato Entrata in vigore) recitano così:

“1. Il presente decreto entra in vigore decorsi diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al comma 2. 175.

  1. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.”

Tenendo conto che la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale e del 14 febbraio 2019 siamo in grado di precisare che il codice entrerà in vigore il 14 agosto del 2020 ad eccezione di 16 articoli, quelli tassativamente elencati nel secondo comma dell’art. 389 CCII, i quali vedranno applicazione dal 16 marzo 2019.

Tra quelli di immediata attuazione, consentitemi di soffermare l’attenzione su alcuni di particolare interesse:

  • L’art. 350 modificherà la disciplina dell’amministrazione straordinaria;
  • gli articoli 356, 357 e 359 CCII che regolamenteranno la creazione di un albo dei curatori, commissari e liquidatori, in particolare dovrà essere istituito, presso il Ministero della Giustizia, l’Albo dei soggetti indicati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure della crisi e dell’insolvenza. Mentre l’art. 356 disciplina i requisiti per ottenere l’iscrizione nell’albo, l’art. 357 rimanda per il funzionamento dell’albo ad un Decreto del Ministro della giustizia, l’art. 359 rimette ad un futuro DM la definizione delle modalità tecniche e dei contenuti della prevista area web riservata.
  • Gli articoli 363 e 364, disciplineranno il c.d. certificato unico, ovvero per agevolare l’attività istruttoria nelle procedure concorsuali il debitore o il Tribunale possono richiedere all’INPS, INAIL, all’Amministrazione finanziaria e agli enti preposti il rilascio del certificato unico con l’indicazione dei crediti dagli stessi vantanti nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi (per INPS e INAIL) o sull’esistenza di debiti risultanti nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate sono tenute a definire le modalità per il rilascio dei predetti certificarti unici entro 90 gg dall’entrata in vigore dei 2 articoli, (almeno 120 gg dalla data di pubblicazione in GU = 30 + 90).

  • L’art. 366 modificherà l’art. 147 del testo unico in materia di spesa di giustizia; la norma stabilisce quale soggetto è tenuto a farsi carico delle spese della procedura, compreso il compenso del curatore, in caso di revoca della liquidazione giudiziale. Mi preme evidenziare, essendo questa di immediata applicazione, l’esigenza di far cassa immediatamente, in quanto si applicherà alle revoche delle dichiarazioni di fallimento per tutte le istanze presentate dopo il 16 marzo 2019.
  • Gli artt. 385, 386, 387 e 388 disciplinano le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.
  • L’art. 390 prevede la disciplina transitoria ovvero che tutte le procedure pendenti, alla data di entrata in vigore, continuano ad essere disciplinate dal RD 16 marzo 1942, n. 267 attuale legge fallimentare, nonché della legge 27 gennaio 2012 n. 3, attuale disciplina sul sovraindebitamento.

Ma non vi è dubbio che le attenzioni principali sulle norme di immediata applicazione sono, a mio avviso, quelle previste dagli artt. 375, 377, 378 e 379 ovvero quelli modificativi delle norme del codice civile e precisamente:

  • Art. 375 sugli: “assetti organizzativi dell’impresa” che modifica l’art. 2086 c.c.;
  • Art. 377 sugli: “assetti organizzativi societari” che modifica l’art. 2257 c.c.;
  • Art. 378 sulla: “responsabilità degli amministratori” che modifica l’art. 2476 c.c.;
  • Art. 379 sulla: “nomina degli organi di controllo” che modifica l’art. 2477 c.c.

 

Iniziamo ad analizzare il primo, l’art. Art. 375 rubricato “Assetti organizzativi dell’impresa” recita così:

“1. La rubrica dell’articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: “Gestione dell’impresa”.

  1. All’articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

 

La previsione immediata in tema di assetti organizzativi, risponde probabilmente all’esigenza di favorire l’emersione tempestiva della crisi, che obbliga l’imprenditore ad istituire da subito un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e idoneo alla tempestiva rilevazione dei sintomi della crisi, questa norma  prescrive di attivarsi senza indugio – attraverso i nuovi strumenti previsti dal CCII – per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, onde tentare di superare le difficoltà.

Se questo articolo si preoccupa di disciplinare gli assetti organizzativi dell’impresa per gli assetti organizzativi societari ci pensa il successivo art. 377 CCII rubricato “Assetti organizzativi societari” che recita così:

“1. All’articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”.

  1. All’articolo 2380-bis del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”
  2. All’articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.”.
  3. All’articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.”.
  4. All’articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: “Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.”.

 

E’ evidente che, per ragioni di coerenza sistematica, l’art. 377 CCII, estende a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dal nuovo articolo 2086 comma 2 del c.c.. Conseguentemente vengono modificati gli art. 2257, 2380 bis, 2409 novies, 2475, del codice civile.

 

Non vi è dubbio che gli articoli 375 e 377 rispettivamente in tema di nuovi assetti organizzativi delle imprese e delle società rappresentano, tra le norme di immediata applicazione, quelle che impegneranno di più le imprese ed i professionisti che li assistono.

 

Come questo disposto normativo si possa combinare con le scarsissime informazioni dei bilanci delle micro ex art 2435 ter c.c. che rappresentano il 65 % dei bilanci depositati in Italia ove non è prevista la nota integrativa ed il rendiconto finanziario, o anche quelli in modalità abbreviata ex art. 2435 bis pari alla che contano il 31% dei bilanci depositati in Italia e dove non è prevista l’obbligo ex art. 2425 ter rendiconto finanziario non so. Oggi gli unici bilanci che possono rappresentare le c.d. spie di allerta sono solo quelli predisposti in modalità ordinaria che non superano il 4%.

 

Ancora peggio per i bilanci delle start up innovative o delle cooperative, che comunque raggiungono obiettivi diversi.

 

Io penso che non si possa fare a meno della nota integrativa, malgrado l’esenzione del 2435 ter c.c. per i bilanci delle micro, specie se non si vogliono adottare gli indici individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, in quanto il 3° comma dell’art. 13 consente, quando gli indici non sono considerati adeguati, di elaborare dei propri, solo che si dovranno spiegare le ragioni in nota integrativa e con l’attestazione di un professionista indipendente.

 

Come penso anche non si possa neanche fare a meno del rendiconto finanziario (ex art 2435 ter c.c.) non solo quello che accompagna l’esercizio appena chiuso, ma anche quello prospettico almeno per i prossimi 6 mesi, in quanto se è vero che il 2427 comma 1 n. 22 prevede una sorta di diagnosi a 12 mesi, con la riforma del CCII va anticipata di 6 mesi.

Infine se poi analizziamo anche l’art. 3 CCII rubricato, Doveri del debitore, che recita

“1. L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

  1. L’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.”

E’ evidente che i parametri che ci hanno accompagnato fino ad oggi circa le distinzioni tra le micro, le piccole, le medie e le grandi imprese, rispetto alla riforma del CCII non ha alcuna rilevanza posto che l’allert deve essere monitorato in qualsiasi impresa di qualsiasi dimensione.

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