1

Crisi d’impresa: speciale di approfondimento dedicato alla nuova normativa. Sesta parte

“Il nuovo codice della crisi di impresa e dell’insolvenza”

Sesta parte/Il nuovo albo dei curatori, commissari e liquidatori

Tra gli articoli di immediata applicazione vi sono anche gli articoli 356, 357 e 359 CCII che regolamenteranno la creazione di un albo dei curatori, commissari e liquidatori, in particolare dovrà essere istituito, presso il Ministero della Giustizia, l’Albo dei soggetti indicati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure della crisi e dell’insolvenza. Mentre l’art. 356 disciplina i requisiti per ottenere l’iscrizione nell’albo, l’art. 357 rimanda per il funzionamento dell’albo ad un Decreto del Ministro della giustizia, l’art. 359 rimette ad un futuro DM la definizione delle modalità tecniche e dei contenuti della prevista area web riservata.

 

Precisamente l’art. 356 CCII rubricato Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell’insolvenza, recita così:

“ 1. E’ istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell’insolvenza. E’ assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di 157 cui all’articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull’attività degli iscritti all’albo.

  1. Possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, lettere a), b) e c), dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni. Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettere a), b) e c) che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.
  2. Costituisce requisito per l’iscrizione all’albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
  3. non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall’articolo 2382 del codice civile;
  4. non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  5. non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
  • a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  • alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;
  • alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  • alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  1. d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. ”

 

 

 

 

Invece l’art. 357 CCII, rubricato Funzionamento dell’albo recita così:

“1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro il 1° marzo 2020, sono stabilite, in particolare:

  1. le modalità di iscrizione all’albo di cui all’articolo 356;
  2. le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo;
  3. le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
  4. Con lo stesso decreto è stabilito l’importo del contributo che deve essere versato per l’iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l’aggiornamento dell’albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.”

 

 

Di portata particolarmente innovativa è l’art. 359 CCII, rubricato Area web riservata, che recita così:

“1. L’area web riservata di cui all’articolo 40, comma 6, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all’articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

2.Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

  1. la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;
  2. le modalità di inserimento automatico degli atti nell’area web riservata;
  3. le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;
  4. le modalità di comunicazione al titolare dell’area web riservata del link per accedere agevolmente all’atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della notifica, già avvenuta per effetto dell’inserimento di cui alla lettera seguente;
  5. il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell’attestazione dell’avvenuto inserimento dell’atto da notificare nell’area web riservata;
  6. il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell’area web riservata e le 159 modalità di firma elettronica;
  7. g)il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell’atto notificato nell’area web riservata.
  8. le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.”

 

I soggetti che potranno iscriversi all’albo sono:

  • gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
  • gli studi associati o società tra professionisti, sempre che i soci siano in possesso dei requisiti;
  • colo che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prove di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

I soggetti sopra elencati dovranno dimostrare di aver assolto a particolari obblighi di formazione quali:

  • una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti dalle università, o anche in convenzione tra gli ordini e le università, di durata non inferiore a duecento ore, nelle discipline della crisi di impresa e del sovraindebitamento;
  • lo svolgimento di un periodo di tirocinio non inferiore a sei mesi, presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti delegati per le operazioni esecutive immobiliari;
  • uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nelle discipline sulla crisi di impresa e del sovraindebitamento.

 

In data 14 marzo è stata pubblicata circolare del CNDCEC nella quale vengono fornite, su questo tema, indicazioni in ordine alla disciplina transitoria del CCII.

Posto che l’art. 390 CCII stabilisce che i ricorsi e le domande di accesso alle procedure concorsuali depositati prima del 15 agosto 202 sono regolati con le norme precedenti ( RD 267/42 e L 3/2012), l’art. 356 CCII disciplina il nuovo albo, trova sua concreta applicazione ai sensi dell’art. 357 CCII con il decreto interministeriale che determina le regole del suo funzionamento da adottare entro il 1° marzo 2020.

Ai fini del primo popolamento dell’Albo, l’art. 356 CCII consente l’iscrizione ai professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo 358 comma 1 lettera a), b) e c) che documentino di essere stati nominati, alla data del 16 marzo 2019, curatori, commissari giudiziali o liquidatori in almeno quattro procedure negli ultimi quattro anni. Per questi soggetti è, inoltre, previsto l’esonero dagli obblighi formativi necessari per l’iscrizione. Con questa previsione, il legislatore ha voluto garantire la possibilità di attingere al neo istituito Albo per le nomine relative alle procedure che si apriranno dal 15 agosto 2020.

Preciso che a differenza di quanto previsto per la nomina di curatore dall’art. 125 CCII che richiama espressamente gli artt. 356 e 358 CCII, per la nomina del commissario giudiziale nel concordato preventivo non vi sono norme che rinviano all’art. 356 né tanto meno all’art. 125 del CCII.

Per il liquidatore, invece, l’art. 114 CCII rinvia al solo 358 CCII ( quello relativo ai requisiti per la nomina).

Per la nomina di questi professionisti l’unico riferimento normativo è l’art. 356 CCII, che espressamente menziona le “funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal CCII “.

 

Un ulteriore aspetto che merita una particolare attenzione è rappresentato da quanto disposto nell’ art. 352 CCII relativo alle disposizioni transitorie sul funzionamento dell’OCRI. Sino all’istituzione del nuovo Albo i componenti di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) e b) del CCII, costituito in seguito ad una segnalazione di allerta, sono individuati tra i soggetti o iscritti nell’Albo del dottori commercialisti e degli esperti contabili, o in quello degli avvocati, i quali abbiamo svolto le funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase di apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debito che siano stati omologati.

Secondo il CNDCEC dette disposizioni non potranno trovare applicazione, in quanto mentre l’art. 352 CCII entra in vigore il 15 agosto 2020, mentre l’Albo il 16 marzo 2019 e il relativo decreto di funzionamento deve essere adottato entro il 1° marzo 2020.

Esiste, pertanto un disallineamento tra l’art. 17 CCII (ove è previsto che tutti i membri dell’OCRI siano iscritti all’Albo) e l’art. 352 CCII (ove è consentito la nomina di un componente al di fuori degli iscritti all’Albo.

Suddetti difetti di coordinamento potrebbero trovare soluzione con i decreti integrativi e correttivi che il Governo deve emanare entro due anni dall’entrata in vigore del CCII.

 

Altro profilo problematico attiene al rapporto tra gli artt. 352 e 356 CCII, nella parte in cui vengono diversamente individuati i requisiti professionali dei soggetti chiamati a ricoprire le funzioni di curatore, commissario giudiziale, liquidatore, attestatore, advisor e componente del collegio dell’OCRI.

Come sembra che ai fini del primo popolamento siano stati esclusi i professionisti che abbiamo svolto le funzioni di attestatore, o che abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso alle procedure. I medesimi professionisti sono invece ricompresi nell’art. 352 CCII recante le disposizioni transitorie relative al funzionamento dell’OCRI.

Il legislatore, sempre ai fini del primo popolamento, ha esentato dagli obblighi formativi i professionisti ritenuti maggiormente esperti. Ai fini dell’esenzione, opera il criterio dell’assegnazione: è necessario essere stati nominati a far data dal 16 marzo 2019 in almeno 4 procedure negli ultimi 4 anni (art. 356 comma 2 CCII).

Mi preme evidenziare che a causa dei meccanismi di rotazione nell’assegnazione degli incarichi ormai da anni imposti ai Tribunali a mio avviso potrebbero essere pregiudicati, nel caso di mancato rispetto dei requisiti quantitativi e temporali, proprio i professionisti più esperti che, invece, dovrebbero assolvere agli obblighi formativi.