Chiedere al governo di trovare una soluzione alla disparità di trattamento che penalizza gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette con maggiore anzianità contributiva nell’accesso al fondo di previdenza è l’obiettivo dell’interrogazione che i deputati di Fratelli d’Italia Wanda Ferro e Walter Rizzetto hanno rivolto al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il decreto 55/2018 prevede che «tutti i contributi versati per ciascun anno dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante individuale contributivo annuale dell’iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al trattamento previsto dall’assicurazione generale obbligatoria», determinato soltanto secondo il sistema contributivo. In uno schema di circolare applicativa del decreto, l’Inps precisa come non sia richiesto alcun requisito minimo di contribuzione ai fini dell’erogazione del trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata, mentre resta fermo il requisito di 15 anni di contribuzione per il trattamento aggiuntivo alla pensione di vecchiaia. Il calcolo contributivo del trattamento aggiuntivo, inoltre, trova applicazione solo per le anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1996, ad eccezione di coloro i quali abbiano maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, per i quali il calcolo contributivo troverà applicazione solo per le anzianità contributive acquisite dal 1 gennaio .2012. Per le anzianità maturate antecedentemente a tali date continua ad applicarsi il meccanismo di integrazione di cui alla legge n. 377/1958.

“Da tale sistema di calcolo – spiegano Ferro e Rizzetto – può derivare una disparità di trattamento a sfavore di chi ha maturato una maggiore anzianità contributiva e un parziale discostamento dal testo del decreto ministeriale, secondo cui l’importo della pensione annua è determinato soltanto secondo il sistema contributivo”. Per questo i deputati hanno chiesto al ministro quali iniziative intenda assumere per garantire che anche i versamenti effettuati prima del 31 dicembre 1995 vengano calcolati con il sistema contributivo.

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