Il Consiglio di Stato dà ragione alla CCIAA di Catanzaro. Respinto l’appello della Regione contro l’Ente camerale del capoluogo guidato da Daniele Rossi per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar concernente l’impugnativa dei D.P.G.R Calabria.

In sostanza secondo i giudici del Consiglio di Stato  rispetto al rinnovo degli organi della CCIAA di Catanzaro “non appare ravvisabile il pregiudizio grave ed irreparabile a sostegno dell’invocata misura cautelare risultando comunque insediato il nuovo Consiglio Camerale”.

 

Ecco il testo dell’ordinanza:

Pubblicato il 22/03/2019 N. 01519/2019 REG.PROV.CAU. N. 01476/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1476 del 2019, proposto da:

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Angela Marafioti, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Gori in Roma, via Pietro della Valle, 4;

contro

Daniele Rossi, Tommasina Lucchetti, Francesco Viapiana, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Di Donna, Danilo Sorrenti, con domicilio eletto presso lo studio Michele Di Donna in Giustizia, Pec Registri;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO :SEZIONE I n. 00528/2018, resa tra le parti, concernente l’impugnativa dei D.P.G.R. Calabria n. 122 del 2017, D.P.G.R. Calabria n. 123 del 2017, D.P.G.R. Calabria n.117 del 2018, relativi alla procedura di rinnovo degli organi della Camera di Commercio di Catanzaro.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Daniele Rossi e di Tommasina Lucchetti e di Francesco Viapiana e di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro e di Ministero dello Sviluppo Economico;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Stefano Gori, su delega dell’avv.Marafioti, e Michele Di Donna;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, che, pur nella complessità della vicenda amministrativa concernente il rinnovo degli organi della C.C.I.A.A. di Catanzaro, non appare ravvisabile il pregiudizio grave ed irreparabile a sostegno dell’invocata misura cautelare, risultando comunque insediato il nuovo Consiglio camerale;

Ritenuto tuttavia che è rimesso alla Regione il potere di provvedere, medio tempore, alla sostituzione dei consiglieri dimissionari;

Ritenuto altresì che appare invece viziata la statuizione di condanna della Regione al pagamento delle spese della fase cautelare, in ragione sia della complessità/opinabilità della controversia, sia dell’interno contrasto tra motivazione e dispositivo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Respinge l’appello (Ricorso numero: 1476/2019), salvo che ai fini della riforma della statuizione di condanna delle spese di primo grado.

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

 

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