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IMU 2020, spunta la scadenza a conguaglio al 28 febbraio 2021

La legge di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, approvata in via definitiva alla Camera il 25 novembre 2020 ridisegna il calendario dei versamenti dell’IMU 2020.

Dopo le novità relative alla cancellazione per le attività maggiormente colpite dalle restrizioni per ridurre i contagi da Covid-19, la richiamata norma concede ai comuni più tempo per approvare le nuove aliquote ed i regolamenti della nuova IMU, con il conseguente rinvio, per i contribuenti, della scadenza per pagare il conguaglio.

Come noto, la scadenza della seconda rata dell’IMU corrisponde anche al termine per pagare l’eventuale conguaglio dovuto sulla base delle nuove aliquote approvate dal proprio Comune, modifica resa necessaria dall’entrata in vigore della nuova IMU, che accorpa anche l’ex Tasi.

Quest’anno, pur non cambiando la scadenza del saldo IMU del 16 dicembre 2020, per determinare e pagare il conguaglio ci sarà tempo fino al 28 febbraio 2021, scadenza che cadendo di domenica è automaticamente differita a lunedì 1° marzo.

La novità rende, per il contribuente, meno pesante l’appuntamento con il saldo della tassa sulla casa ma, di contro, rende più gravoso il carico di adempimenti ai quali bisognerà far fronte nel 2021.

Nessuna modifica sulle modalità di calcolo del saldo IMU 2020 che all’atto pratico, segue le stesse regole già previste per l’acconto. In attesa delle nuove aliquote, infatti, i contribuenti sono chiamati a pagare la metà dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2019, cosa che era già stata prevista per la scadenza del 16 giugno 2020 dalla Manovra di bilancio 2020.

Entro il 28 febbraio, i contribuenti, dovranno, poi, verificare le delibere disponibili sul sito del MEF, ed operare, se richiesto il nuovo calcolo sulla base delle aliquote variate, procedendo contestualmente al versamento dell’eventuale conguaglio.

Ovviamente, qualora il proprio Comune avesse già approvato la delibera nei termini ordinari con le nuove aliquote IMU (comprensive anche della quota TASI), prima della scadenza del 16 dicembre, sarà possibile utilizzarle e provvedere al versamento unitario del saldo e del conguaglio.

Ricordiamo che la proroga riguarda soltanto la scadenza per pagare l’eventuale conguaglio che, come detto, slitta al 28 febbraio 2021, termine che cadendo di domenica è differito automaticamente al 1° marzo, e non anche la scadenza della II rata, da calcolare sulla base delle vecchie aliquote, che rimane fissata al 16 di dicembre.