Enrico Mazza

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del D.L. 23/2020 recante le misure decise a supporto delle imprese che si trovano in condizioni di difficoltà derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.

Tra le altre misure adottate, merita attenzione l’articolo 5 che modifica l’articolo 389 D.Lgs. 14/2019 che prevedeva che il nuovo Codice della Crisi (CCII) entrasse in vigore dopo 18 mesi dalla pubblicazione in G.U., ovvero il 15 agosto 2020. Ora la modifica normativa fissa la nuova data di entrata in vigore al 1° settembre 2021, con uno slittamento di poco più di un anno.

La nuova proroga assorbe quella già prevista dal D.L. 9/2020 che, all’articolo 11, prorogava l’entrata in vigore del solo obbligo di segnalazione di una situazione di crisi al 15 febbraio 2021.

Lo stesso articolo 5 D.L. 23/2020 mantiene salve le previsioni all’articolo 389, comma 2, CCII che fissavano al 16 marzo 2019 l’entrata in vigore di alcune delle novità previste dal nuovo Codice, quali le norme relative ai gruppi di imprese e le modifiche al codice civile.

Non sono modificate le norme inerenti la disciplina transitoria, per cui le procedure in corso e quelle pendenti alla data del 1° settembre 2021 continueranno ad essere regolate dalla normativa attualmente vigente.

Il Governo, stando a quanto risulta dalla relazione illustrativa, ha ritenuto che la proroga trovasse motivazione nelle seguenti considerazioni:

  1. il sistema di allerta è stato concepito per operare in un contesto economico stabile dove la crisi può essere ricondotta a specifiche situazioni aziendali e non ad una situazione generalizzata di difficoltà quale quella che ragionevolmente dovremo affrontare nei prossimi mesi;

  2. il codice si muove nella logica del salvataggio delle imprese e della loro continuità che potrebbe diventare difficile nell’ipotesi di una crisi degli investimenti;

  3. la scarsa compatibilità tra uno strumento nuovo ed una situazione di sofferenza economica nella quale gli operatori hanno necessità di percepire una stabilità a livello normativo.

L’entrata in vigore del Codice è pertanto spostata ad un periodo nel quale si ritiene che esisteranno le condizioni perché possa operare con concrete possibilità di successo.

Sul piano operativo, diventa opportuno evidenziare che soggetti segnalanti previsti dagli articoli 14 15 CCII (sindaci/revisori e creditori pubblici qualificati) non saranno chiamati a svolgere nessuna attività fino al 1° settembre 2021.

La proroga però non riguarda purtroppo la nomina del revisore per le Srl obbligatoria a seguito della modifica dei limiti previsti dall’articolo 2477 cod. civ., originariamente prevista entro il 16 dicembre 2019 e poi prorogata dall’articolo 8, comma 6-sexies, L. 8/2020 (Decreto Milleproroghe) all’ assemblea di approvazione del bilancio 2019.

Tale norma, infatti, rientra tra le modifiche al codice civile che sono già entrate in vigore il 16 marzo 2019.

In questo complesso quadro di scadenza e proroghe è opportuno ricordare altresì che l’articolo 106 D.L. 18/2020 ha previsto la possibilità di approvare il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla sua chiusura e quindi entro il 29 giugno 2020 che viene a costituire la nuova data limite per la nomina del revisore, assumendo quali esercizi di riferimento il 2018 e il 2019 per il calcolo dei limiti.

Ricordiamo anche che è già entrato in vigore il 16 marzo 2020 il nuovo Albo dei Gestori della Crisi, anche se attualmente non è operativo in assenza del decreto del Ministero della Giustizia che dovrebbe regolarlo, originariamente previsto per il 1° marzo 2020 e poi prorogato al 30 giugno 2020. Tale termine non è stato modificato dall’articolo 5 D.L. 23/2020 e quindi è tuttora valido.

L’articolo 9 D.L. 23/2020 ha invece introdotto per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione (e, più precisamente, per tutte le procedure già omologate) una proroga di sei mesi per tutti i termini di adempimento scadenti tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 (comma 1).

Per quelle invece ancora pendenti, è prevista la possibilità di:

  1. presentare istanza al tribunale per la concessione di un termine al massimo di 90 giorni per presentare un nuovo piano/proposta o un nuovo accordo di ristrutturazione;

  2. depositare una memoria contenente i nuovi termini di adempimento, se il debitore intende modificare solamente questi ultimi. Il differimento non può essere superiore a sei mesi;

  3. richiedere al tribunale una ulteriore dilazione per un periodo non superiore a novanta giorni per la presentazione del piano/proposta e dell’accordo, a seguito della presentazione di una domanda “prenotativa”.

Infine vale la pena ricordare anche che l’articolo 10 impedisce l’apertura di nuove procedure fallimentari, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria a seguito di ricorsi presentati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, tranne per quelli su iniziativa del pubblico ministero che richiedono provvedimenti cautelari o conservativi del patrimonio del debitore.

Non vi è dubbio che alle varie date di entrata in vigore degli articoli del codice della crisi previsti della formulazione originale non aiutano le proroghe e le proroghe delle proroghe, e non è detto che questi saranno i termini definitivi.

Forse il legislatore dovrebbe e potrebbe pensare di riorganizzare il calendario e nello stesso tempo fare chiarezza.

Enrico Mazza*

Avvocato e dottore commercialista esperto in diritto societario

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