Nomine FinCalabra: il TAR Calabria sospende il bando e rimette gli atti alla Corte Costituzionale.

Con provvedimento n° 924/2015, il TAR della Calabria Sez. II, oggi ha sospeso l’esecutività del Bando con cui la Regione aveva avviato la procedura per la scelta, tra gli altri, del Presidente del Consiglio di Amministrazione di FinCalabra SpA. In particolare “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (“Norme in materia di nomine e di personale ella Regione Calabria”), per contrasto con gli artt.. 3, 97 e 98 della Costituzione, ordinando l'immediata trasmissione degli atti della controversia alla Corte Costituzionale, per le ragioni esposte in motivazione. Accoglie provvisoriamente la domanda cautelare e sospende provvisoriamente gli effetti dell’impugnato provvedimento, fino alla camera di consiglio di ripresa del giudizio cautelare, successiva alla definizione della questione di legittimità costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria della Sezione, la presente Ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente della Giunta della Regione Calabria, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa”. In altri termini, oltre alla sospensione del bando finalizzato alla scelta del nuovo Presidente di FinCalabra, il Tribunale Amministrativo della Calabria ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale ritenendo la Legge Regione Calabria n° 12/2005, che regolamenta il c.d. Spoil System, costituzionalmente illegittima. Infatti è bene ricordare che, la Corte Costituzionale ha già censurato la normativa regionale sotto il profilo della decadenza automatica del direttore generale dell’ASP e dell’ARPACAL. Gli Avvocati Claudia Parise e Giancarlo Pompilio, difensori del dott. Luca Mannarino, Presidente della Fincalabra S.p.A., esprimono grande soddisfazione per l’articolata pronunzia del TAR, redatta peraltro con sapienza e pregio giuridico, che ha sposato in pieno la loro linea difensiva. Del resto, la questione di legittimità costituzionale era stata già argutamente e pregevolmente sollevata nel parere legale – che ha preceduto la presentazione del ricorso al TAR – redatto dal noto accademico Prof. Renato Rolli (Professore Associato di Diritto Amministrativo all’UNICAL) congiuntamene all’Avv. Diego D’amico (Dottorando all’UNICAL), teso ad ottenere in via stragiudiziale la conferma del Presidente di FinCalabra SpA nelle sue funzioni con conseguente inapplicabilità allo stesso della regola dello Spoil System. Per effetto della pronunzia dei giudici amministrativi il Dr. Mannarino resta alla guida di FinCalabra e la legge regionale sullo Spoil System verrà sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale.

 

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