Provvedimenti Mise adottati dal Consiglio dei Ministri

 Il decreto legge adottato oggi dal Consiglio dei Ministri contiene un pacchetto di norme che hanno la comune finalità, anche considerando l’approssimarsi del periodo elettorale, di mettere in sicurezza asset strategici del nostro sistema produttivo, sia per quanto riguardo le grandi aziende in crisi (alcune delle quali interessate da trattative per la cessione) sia per fronteggiare eventuali acquisizioni predatorie .

Questa parte del decreto si fonda su quattro norme: Alitalia, Fondo grandi imprese in crisi, Revisione disciplina Golden Power, “Anti-scorrerie”.

 

Alitalia

La gara è in corso e sta per scadere il termine per la presentazione delle offerte. La legge vigente prevede che l’aggiudicazione avvenga ai primi del mese di novembre. In questo quadro, si rende opportuna una proroga tecnica, fino al 30 aprile 2018, del termine per la conclusione della gara, tenuto conto che: a) il procedimento si è svolto in un contesto caratterizzato da una serie di accadimenti straordinari nell’ambito del settore del trasporto aereo, quali il dissesto di Air Berlin, il fallimento di Monarch Airlines e la crisi operativa di Ryan Air, che stanno modificando le dinamiche strategiche del settore; b) è presumibile che si renda necessario un tempo più lungo di trattativa per finalizzare al meglio le proposte degli interessati, in particolare nel caso in cui le offerte non siano corrispondenti al bando di gara; c) l’imminente scadenza del termine indebolisce il potere contrattuale della amministrazione straordinaria che avrebbe meno di un mese per concludere il negoziato.

E’ indispensabile  poi garantire già da oggi la piena tranquillità operativa della Compagnia anche nel periodo transitorio di 4/6 mesi (necessario per le procedure autorizzatorie, prima tra tutte quella antitrust) che intercorrerà tra l’aggiudicazione e la effettiva immissione dell’acquirente nel possesso e nell’esercizio delle attività aziendali e che potrebbe svolgersi in un periodo in cui il Governo è autorizzato ai soli atti di ordinaria amministrazione.

Si rende quindi necessario intervenire anche sul finanziamento statale oneroso  già disposto in favore di Alitalia, integrandolo per il tempo (fino al 30 settembre 2018) e nella misura necessaria  ( € 300 milioni)  a garantire  la  continuità del  servizio di trasporto aereo sino all’effettivo trasferimento dei complessi aziendali.

L’operazione non costituirà un costo a carico della collettività, poiché l’intervento dello Stato è un finanziamento oneroso che sarà rimborsato dalla procedura, con interessi fissati - peraltro- ad un tasso molto elevato.

Rimane ferma intenzione dell’Esecutivo di procedere il più rapidamente possibile alla cessione della compagnia.

 

Fondo Grandi Imprese in crisi

La seconda delle norme adottate istituisce un Fondo destinato ad intervenire finanziariamente in situazioni di dissesto di grandi imprese.

Si tratta di una misura a carattere generale, volta a colmare un “vuoto” normativo che  negli ultimi anni ha costretto ripetutamente il Governo ad intervenire con decretazione d’urgenza per tamponare  attraverso misure “ad hoc” situazioni di crisi di rilievo.

Si è quindi ritenuto opportuno costituire una riserva finanziaria a carattere rotativo di 300 milioni di euro,  destinata ad essere utilizzata attraverso gli ordinari strumenti di gestione amministrativa,  per fronteggiare tali eventi.

 

Revisione della disciplina della Golden Power

Le novità introdotte non producono effetti retroattivi e dunque non trovano applicazione con riguardo ai noti casi di cui il Comitato si è occupato in questi ultimi mesi.

Gli interventi normativi previsti costituiscono una revisione della disciplina attualmente vigente. Le modifiche risultano, inoltre, coerenti con gli orientamenti che emergono dalla Commissione Europea.

Sono state apportate una serie di modifiche volte da un lato a colmare lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa, dall’altro a potenziare gli strumenti di garanzia nell’alveo della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, quali parametri legittimati dal quadro normativo europeo.

In dettaglio:

Nell’ambito dell’articolo 1 del decreto è stata inserita una specifica ipotesi sanzionatoria per il caso di mancata notifica nei casi in cui la stessa è obbligatoria, ipotesi che risultava, a legislazione vigente, contemplata solo nell’ambito dell’articolo 2 del medesimo decreto nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tale asimmetria non appariva giustificabile in ragione dell’importanza degli interessi tutelati dall’articolo 1. Si è inoltre proceduto ad estendere - con esclusivo riferimento alle ipotesi di operazioni poste in essere da soggetti esterni all’UE, nel quadro della garanzia della sicurezza ed ordine pubblico - i settori interessati, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità tecnologica tra cui: a) le infrastrutture critiche o sensibili, tra cui immagazzinamento e gestione dati, infrastrutture finanziarie, b) tecnologie critiche, compresa l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete, la tecnologia spaziale o nucleare; c) sicurezza dell'approvvigionamento di input critici; d) accesso a informazioni sensibili o capacità di controllare le informazioni sensibili. Si è precisato, che per determinare se un investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico è possibile prendere in considerazione la circostanza che l'investitore straniero è controllato dal governo di un paese terzo, anche attraverso finanziamenti significativi.

I punti 2-3 sono stati interamente traslati dai contenuti della bozza di Regolamento proposta dalla Commissione Europea il 13 settembre scorso ed a lungo sollecitata dal Governo Italiano insieme a quelli Francese e Tedesco concernente il controllo degli investimenti esteri diretti nell'UE (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union).

 

 

Norma anti-scorrerie

Per migliorare il grado di trasparenza del mercato, incrementare il grado di conoscenza e di informazione degli stakeholder e favorire l’assunzione di decisioni consapevoli, si è reso  necessario  estendere il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione importante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire le finalità perseguite con l’acquisizione.

Nel merito, l’introduzione di tale previsione consente di accrescere il bagaglio di informazioni circa l’operazione di acquisizione ed i suoi possibili esiti, a beneficio del corretto funzionamento del mercato e di tutti gli stakeholder, esponendo la condotta del soggetto partecipante alla verifica del mercato e degli organi di vigilanza.

In dettaglio:

Nella dichiarazione devono essere indicati sotto responsabilità del dichiarante: i modi di finanziamento dell’acquisizione; se agisce solo o in concerto; se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende  acquisire  il controllo o comunque  esercitare un’influenza sulla gestione della società e, in tali  casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera; le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte; se intende proporre l’integrazione  o la revoca  degli organi amministrativi o di controllo dell’emittente. Per quanto concerne la soglia minima rilevante per l’applicazione dell’obbligo aggiuntivo di comunicazione delle intenzioni, la proposta - che interviene sul vigente articolo 120 TUF -  indica il 10% del capitale, superiore quindi alla soglia minima del 3% al superamento della quale insorgono i vigenti obblighi di comunicazione. È altresì previsto che il diritto di voto inerente le azioni quotate o gli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni o la dichiarazione non può essere esercitato. Parallelamente è stato adeguato il profilo sanzionatorio.

Anche in questo caso è esclusa la retroattività e dunque l’applicabilità al caso Mediaset – Vivendi.

 


 

STAMPA QUESTO ARTICOLO PER LA TUA RASSEGNA CARTACEA

 

Invia questo articolo ad un Amico

Quotidiano Economico Online www.calabriaeconomia.it