Il Consigliere Graziano Di Natale (IRIC), Segretario-Questore dell’Assemblea regionale, facendo seguito alle sue dichiarazioni pubbliche in proposito, rende noto il testo di una proposta di legge depositata   presso gli Uffici del Consiglio regionale al fine di abrogare le Legge regionale n.5/2020 approvata nella scorsa seduta consiliare.

 

«Proposta di Legge recante: “Abrogazione della Legge Regionale n. 5 del 2020”.

Relazione illustrativa

La L.R. n. 5 del 2020 ha apportato delle modifiche alla Legge Regionale 31 maggio 2019, n. 13, recante la “rideterminazione della misura degli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità e adeguamento al D.L. n. 174/2012”.

Specificamente, la citata L.R. n. 5/2020 ha abrogato l’art. 7, comma 4, della precedente L.R. n. 13/2019, nella parte in cui quest’ultima prevedeva che “Il consigliere regionale, anche nei casi di sostituzione temporanea di altro consigliere, può versare le quote di contribuzione per il tempo occorrente al completamento del quinquennio relativo alla legislatura. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere regionale la cui elezione sia stata annullata”, eliminando altresì le parole “e fine mandato” al comma 2 dell’articolo 16.

La L.R. in discorso, inoltre, ha dato atto di una presunta clausola di invarianza finanziaria, nella parte in cui, all’art. 2, ha previsto che “dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale”.

Invero, pur volendo prescindere dalle valutazioni di opportunità e di merito degli interventi disposti con la Legge Regionale in discorso, risulta evidente che la stessa comporterà maggiori oneri per il bilancio regionale.

Con l’entrata in vigore della Legge de qua, infatti, potranno accedere al beneficio del vitalizio anche i consiglieri regionali “la cui elezione sia stata annullata”, mediante il versamento delle quote di contribuzione necessarie al completamento del quinquennio della legislatura, i quali erano espressamente esclusi da tale facoltà nella precedente disciplina normativa.

Ebbene, come noto, l’art. 81, comma 3, della Carta Costituzionale, per come modificato dalla Legge Costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, prescrive testualmente che: “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”.

La prefata norma costituzionale contiene un accentuato rigore rispetto al passato, al fine di evitare l’approvazione di Leggi del tutto carenti di soluzioni attendibili e, quindi, inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post da parte dei cittadini.

Il principio della necessaria copertura finanziaria, infatti, si ricollega al principio di rappresentanza democratica, posto a garanzia del cittadino, il quale ha diritto di essere informato sull’attendibilità della stima e sull’esistenza delle risorse destinate ad attuare le iniziative legislative e a confrontare le previsioni con i risultati in sede di rendicontazione.

La previsione dell’assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, contenuta nell’art. 2 della L.R. in questione, costituisce una mera clausola di stile, priva di sostanza, in quanto il testo della disposizione non fornisce alcuna spiegazione del modo in cui si potranno affrontare le inevitabili spese derivanti da un aumento dei beneficiari del vitalizio, senza incidere sul bilancio.

È noto che la copertura di nuove spese “dev’essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (cfr. Corte Cost. n. 18/2013; n. 213/2008).

A ciò deve aggiungersi che “la mancanza o l’esistenza di un onere si desume dall’oggetto della Legge e dal contenuto di essa” (cfr. Corte Cost. n. 115 del 2012).

Nel caso di specie, sia l’oggetto della norma impugnata, sia il contenuto della stessa, dimostrano l’inevitabilità di nuove e maggiori spese a carico del bilancio regionale, delle quali non si indicano i mezzi di copertura finanziaria.

Sul punto, se solo si considerano i molteplici ricorsi attualmente pendenti nei confronti di diversi consiglieri regionali, è facile intuire che la Legge di cui si propone l’abrogazione potrebbe determinare, con molte probabilità, un aumento significativo degli oneri a carico del bilancio regionale.

Ciò premesso, la L.R. n. 5 del 2020 vìola l’art. 81, comma 3, Cost., nella parte in cui ha previsto un’erronea clausola di invarianza finanziaria, atteso che detta Legge comporterà, evidentemente, maggiori oneri per il bilancio regionale, senza indicare i mezzi per farvi fronte.

È necessario, pertanto, procedere all’abrogazione della succitata Legge Regionale, con la completa reviviscenza delle disposizioni normative contenute nella Legge Regionale 31 maggio 2019, n. 13.

 

Relazione finanziaria

La presente proposta di Legge non comporta alcun onere aggiuntivo per il bilancio regionale, in quanto la stessa è volta ad abrogare una Legge Regionale che aumenta le spese, senza indicare le relative coperture finanziarie, in violazione dell’art. 81, comma 3, Cost.

 

Abrogazione della Legge Regionale n. 5 del 2020:

Art. 1

(Abrogazione della Legge Regionale n. 5/2020)

  1. La legge Regionale n. 5 del 2020 è abrogata.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.»
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