La deducibilità delle spese per gli Omaggi Natalizi
Come capita ogni anno al termine dell’esercizio si ripresenta il problema per le aziende di verificare la deducibilità degli omaggi da fare ai propri clienti e dipendenti.
Dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell’Iva che variano in base alla tipologia dei beni oggetto dell’omaggio e le caratteristiche del soggetto ricevente.
In merito al primo discrimine occorre distinguere tra dipendenti, clienti, e soggetti terzi rispetto all’impresa. Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni oggetto dell’attività di impresa e beni appositamente acquisiti.
Gli omaggi di beni direttamente prodotti e/o commercializzati nell’attività d’impresa
Dal punto di vista reddituale, i beni acquistati o prodotti per la commercializzazione, da parte dell’impresa, e solo successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e saranno integralmente deducibili nell’esercizio dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro.
Dal punto di vista Iva, l’omaggio sarà comunque assoggettato all’imposta tramite emissione di fattura al cliente, con o senza rivalsa, o in alternativa con emissione di autofattura sulla base del prezzo di acquisto dei beni.
Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa
Quando i destinatari degli omaggi sono i dipendenti dell’impresa, indipendentemente dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa, i costi relativi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette.
Ai fini Iva, dovrà applicarsi una diversa disciplina:
se gli omaggi non rientrano nell’attività propria dell’impresa, l’imposta relativa pagata sarà indetraibile per l’impresa e la loro cessione gratuita sarà esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.
Nel caso in cui gli omaggi sono prodotti e/o commercializzati, la loro cessione gratuità sarà soggetta all’imposta con o senza rivalsa nei confronti del beneficiario finale.
Si ricorda comunque che le erogazioni liberali in natura cioè sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi, concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta . Il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro determinerà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.
Gli omaggi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa
I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono:
– integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
– qualificati come spese di rappresentanza. La disciplina è contenuta nell’ dell’articolo 108, comma 2 che lega la deducibilità delle spese di rappresentanza ai requisiti di inerenza e di congruità.
a) L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:
− sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
− ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
− coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
b) La congruità essa andrà determinata rapportando:
− il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio
− con i ricavi e proventi della gestione caratteristica, come risultanti da dichiarazione, del periodo di imposta in cui sono sostenute.
Limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza
Le nuove soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti:
1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni;
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro
Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro.