Nuova ordinanza della presidente della Regione Calabria Jole Santelli sull’emergenza Covid 19.
Ai fini del contenimento della diffusione del virus – si legge – alle persone che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale – con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente”.
Viene anche confermato “l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento. 3. Restano efficaci e vigenti le disposizioni fissate nell’Ordinanza n. 59/2020, nonché le misure del DPCM 7 agosto 2020, con particolare riferimento agli articoli dal 4 all’8 riguardanti gli spostamenti da e per gli Stati esteri elencati nell’allegato 20 al DPCM stesso. 4. Restano altresì efficaci e vigenti le disposizioni relative al censimento obbligatorio di tutte le persone fisiche che entrano nel territorio regionale, provenendo da fuori regione o Stato estero, e sono integrate da quanto fissato nel presente provvedimento. 5. È dato mandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali per l’esecuzione delle predette misure, nonché per le relative attività di controllo e verifica del rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, anche in coordinamento con le altre Istituzioni competenti per materia, con particolare riferimento agli stabilimenti delle aree turistico-ricettive, agli esercizi pubblici e alle aree pubbliche. 6. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate. 7. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.