Le s.r.l. e le cooperative sono in difetto sulle nomine degli organi di controllo che avrebbero dovuto fare con assemblea da tenere entro il 16 dicembre 2019. Secondo il CNDCEC solo 1 su 4 si è dotata degli organi di controllo, nei termini previsti dal nuovo codice della crisi di impresa.
Con riferimento alle s.r.l. obbligate alla nomina dell’organo di controllo, solo il 26,6% è in regola, con una differenza tra nord e sud d’Italia. Si va dal 34% dell’ Emilia Romagna o 34,7% del Friuli, al 16,4% della Campania e al 14,6 della Puglia.
In questa breve analisi tenteremo di dare un piccolo contributo su cosa e come fare.
La prima constatazione da fare è come mai solo una piccola parte dei soggetti neo obbligati ha provveduto a nominare?
Probabilmente molti revisori si sono rifiutati di accettare l’incarico.
Una seconda considerazione è l’opportunità per le imprese e per i terzi di avere un giudizio di un revisore neo nominato il 16 dicembre 2019 per l’esercizio 2019.
Forse un legislatore schizofrenico ha generato una confusione ingiustificata e ingiustificabile, sul nuovo obbligo delle nomine dell’organo di controllo delle società di capitali di minori dimensioni, definite “nano imprese”.
Ormai è nota a tutti gli addetti ai lavori che la causa principale è rappresentata dalla fretta di pubblicare in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14/2019, tra l’altro già modificato più volte e ancora ulteriori modifiche sono di prossima pubblicazione.
Bastava attendere la data del 1.04.2019 (invece del 14.02.2019) per meglio armonizzare gli effetti della riforma in merito alle nomine e non solo.
Intanto i termini obbligatori delle nomine sarebbero caduti nel 2020, e gli esercizi su cui effettuare la parametrazione dei limiti sarebbero stati il 2018 e il 2019.
Non vi è dubbio che è poco ragionevole che la nomina dei sindaci e/o dei revisori debba essere fatta a distanza di 7/8 mesi dall’approvazione del bilancio che ne determina l’obbligo della loro nomina.
Altrettanto vero è che questa ipotesi è comunque regolamentata, tant’è che i principi ISA prevedono cosa deve fare il revisore anche in queste situazioni, che non sono però “naturali”, ma “eccezioni” a una regola logica, posto che un “controllore” deve giudicare ciò che ha verificato durante l’intero esercizio, a maggior ragione in situazioni di inesistenza di un precedente organo di controllo e/o revisore, per come è capitato alle srl e alle cooperative che sono state obbligate a convocare assemblea per nominare un organo di controllo entro il 16 dicembre 2019.
Il problema è la latitanza del legislatore nei confronti non solo di imprese, professionisti e associazioni di categoria, ma anche e soprattutto di organi di natura pubblica preposti al controllo come i Conservatori dei Registri delle Imprese; tali organismi stanno cercando di tamponare le falle delle norme, senza violarle, ma determinando linee interpretative che consentano almeno di evitare la trasformazione del tormentone in un meccanismo assurdo, dotato di sanzioni proprie e improprie.
Tutti gli addetti ai lavori hanno accolto con favore il documento di Unioncamere di dicembre che ha disinnescato quantomeno la sanzione impropria delle nomine di iniziativa del Tribunale, prevedendo una segnalazione preventiva alle società che risultassero inadempienti al 16.12.2019 e che dovranno così provvedere.
Non è condivisibile una dottrina minoritaria secondo cui, a fronte di una moratoria delle sanzioni improprie, si sarebbe dovuto comunque provvedere all’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 2631 c.c. per quegli amministratori che non avessero convocato le assemblee di nomina entro il 16.12.2019.
E’ invece apprezzabile la posizione presa di qualche Conservatore (per esempio Padova) che ha tracciato, seppur tra le righe, un modus operandi che potrebbe salvare da entrambe le sanzioni ovvero:
- delibera o determina dell’organo amministrativo che prende atto dell’obbligo di nomina;
- convocazione, entro il 16.12.2019 dell’assemblea dei soci per adempiere;
- assemblea deserta e conseguente obbligo degli amministratori (senza più termine tassativo) di convocare nuovamente l’assemblea.
Quest’ultima assemblea avrà l’onere di riportare nel verbale definitivo l’assemblea convocata nei termini (16.12.2019) ma andata deserta e di cui, a giudizio dei Conservatori, si dovrà dare notizia anche in nota integrativa.
Il documento di Padova concede altresì una ulteriore apertura ovvero: si potrà provvedere a effettuare nomine anche non conformi allo statuto vigente, che non saranno respinte in attesa di una modifica dello statuto in sanatoria.
Allo stato attuale pare ancora non accoglibile alcuna tesi che, nel silenzio della norma, permetta di fare slittare la nomina dell’organo di controllo alla prima assemblea obbligatoria per legge, prevista dopo il 16 dicembre 2019, ovvero l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 che pur sprovvisto di relazione dell’organo di controllo e/o del revisore vi provvede.
Tale intervento normativo, auspicato nel documento congiunto di CNDCEC e Confindustria, non ha ancora trovato favorevole accoglimento.
Certamente stante le regole attuali, dobbiamo porci un interrogativo: tutte le società presenti nell’elenco che Unioncamere a fornito ai registri delle imprese, che non hanno ancora provveduto a nominare l’organo di controllo, intanto riceveranno comunicazione via PEC, dalla Camera di Commercio che li inviterà a provvedervi tempestivamente, e poi?
La norma dispone che il Conservatore comunicherà al Presidente del Tribunale delle imprese, l’elenco delle imprese che non vi hanno provveduto affinché l’organo di controllo venga nominato dal Tribunale.
Alla luce di quanto disposto dalle norme ci troveremo una serie di nomine, fatte dal Tribunale competente, di “Revisori Giudiziari” e non poche saranno le non accettazioni dei nominati.
E che succede a quelle società che, pur essendo presenti negli elenchi forniti da Unioncamere non hanno provveduto perché dalla rideterminazione dei parametri non superano i limiti previsti dall’art. 2477 c.c. pertanto non è obbligatoria la nomina.
Ancora, cosa succede a chi ha provveduto a convocare regolare assemblea nei termini (entro il 16 dicembre 2019) ma questa è andata deserta.
O ancora quando l’assemblea convocata nei termini, ha nominato l’organo di controllo ma questo ancora non ha accettato, perché non è facile per un revisore incaricato gli ultimi giorni di dicembre esprimere parere su tutto l’esercizio 2019.
Sono tutti interrogativi che meriterebbero grande attenzione.
E’ inutile precisare che tutto questo determinerà o non determinerà l’irrogazione di sanzioni.
L’auspicio e l’augurio e che tutti gli addetti ai lavori, nel proprio ruolo e responsabilità, affrontino tutti casi con il giusto buon senso, tentando di distinguere quelli che non vi hanno provveduto malgrado obbligati, da quelli che per svariati motivi ancora non hanno provveduto, quindi non hanno trascritto e data la giusta pubblicità, analizzando i motivi della mancata trascrizione.
Avv. Enrico Mazza.
Presidente Sezione Servizi alle Imprese Unindustria Calabria.