Nuova ordinanza della presidente Jole Santelli – la numero 41 – che consente gli spostamenti dalla propria residenza, in Regione Calabria, verso i Comuni in cui sono ubicate le seconde case.

Ecco cosa prevede l’ordinanza n. 41 pubblicato sul sito della Regione all’indirizzo https://www.regione.calabria.it/website/portalmedia/decreti/2020-05/Ordinanza%20P.G.R.%20n.%2041_2020.pdf

  1. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere la seconda abitazione – esclusivamente se ubicata all’interno del territorio regionale – individualmente o con un familiare convivente, per sole motivazioni di manutenzione, e con rientro nella stessa giornata.
    2. È consentito, ai residenti in Calabria, raggiungere i cimiteri, individualmente o insieme a persone che siano componenti il medesimo nucleo familiare.
    3. E’ consentita l’attività sportiva anche all’interno di strutture e circoli sportivi, se svolta in spazi all’aperto che consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture di cui al periodo precedente compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, piscine, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti.
    4. Nel rispetto dell’art. 1 lett. F) del DPCM 26/04/2020 è consentito svolgere individualmente sul territorio regionale le seguenti attività:
    pesca sportiva e ricreativa sia da terra sia in acque interne sia in mare nel rispetto della normativa vigente in merito all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa, svolta da
    persona abilitata all’esercizio della pesca sportiva e ricreativa in possesso di copia della
    comunicazione effettuata ai sensi del Decreto ministeriale 6 dicembre 2010. L’attività
    potrà essere svolta con un massimo di due persone conviventi e con rientro obbligatorio
    nella stessa giornata.
    – allenamento e addestramento cani di cui alla L. n. 157/1992 e L.R. n. 9/1996; le stesse sono consentite esclusivamente nei centri cinofili presso le aziende autorizzate, a
    condizione che l’attività venga svolta singolarmente, unitamente ai cani da addestrare,
    secondo una turnazione di utilizzo delle Zone di Addestramento e Allenamento cani
    (ZAC/AFV/AATV) e senza il contatto diretto fra le persone, nel rispetto del
    distanziamento interpersonale e della normativa vigente in tema di contenimento della
    diffusione del virus COVID-19.
    5. sono consentiti all’interno dell’intero territorio regionale, in forma individuale o insieme a persone conviventi, gli spostamenti delle persone fisiche per fare la spesa.
    6. è consentito – alle persone fisiche in possesso di apposito permesso nominativo o tesserino di idoneità regionale – lo spostamento nell’ambito del territorio della Regione Calabria, per la ricerca e la raccolta di prodotti spontanei della terra (piante non legnose, frutti, funghi epigei e tartufi), a condizione che l’attività di ricerca e raccolta si svolga nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e comunque di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da Covid-19, nonché secondo le modalità previste dalle leggi vigenti per ciascuna categoria di prodotti.
    7. Sono consentiti gli spostamenti per l’assistenza a persone non autonome, ivi comprese quelle per le quali occorre prestare assistenza ai sensi della L. n. 104/92 e s.i.m., in quanto rientranti nei motivi di salute, nonché delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e dei relativi accompagnatori.
    8. È consentita l’attività di toelettatura su appuntamento, per animali domestici e di
    compagnia presso esercizi abilitati, riducendo al minimo il contatto tra le persone nella fase di consegna-ritiro animale.
    9. È ribadito l’obbligo dell’uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le precauzioni; resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.
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