Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.296 del 28 novembre scorso, del D.M. n. 156 del 24 novembre prende il via il programma di cash-back, previsto nella legge di Bilancio 2020.

Il programma parte dall’8 di dicembre e si concluderà il 31 dicembre 2020.

In questo periodo il rimborso previsto per gli aderenti che abbiano effettuato un minimo di 10 transazioni, sarà pari al 10% dell’importo con un tetto massimo di 150 euro per singola transazione ( es. su una transazione di 200,00 €, l’incentivo accreditato sarà di 15,00 € ).
Il rimborso cosi calcolato sarà erogato nel mese di febbraio 2021.

Si tratta delle prove generali del programma che partirà in maniera definitiva all’1 di gennaio che prevede un sistema di incentivazione, sottoforma di rimborso in denaro, a favore di chi effettua acquisti con strumenti di pagamento elettronici.

L’adesione al Programma è volontaria, ed attivabile mediante la registrazione da parte del contribuente nell’APP IO fornita dal MEF, o nei sistemi messi a disposizione da un operatore Convenzionato.

Al momento della registrazione il contribuente dovrà fornire i propri dati anagrafici, il codice fiscale, ed i numeri di carte di credito/debito che intende utilizzare.
Ai fini del computo dell’incentivo varranno esclusivamente gli acquisti effettuati al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

La partecipazione al Programma ha inizio al momento dell’effettuazione della prima transazione tramite lo strumento di pagamento registrato.
La cancellazione dal programma potrà essere effettuata in qualsiasi momento ma comporterà la perdita del diritto a concorrere all’assegnazione del rimborso per il periodo di riferimento

Saranno gli operatori dei circuiti convenzionati a trasferire, entro la giornata successiva al pagamento, al sistema PagoPA, gestore del sistema cash-back, i dati riguardanti l’operazione attraverso un canale cifrato.

Agli aderenti al programma è attribuito un rimborso pari al 10% dell’importo di ogni transazione.
Ai fini del calcolo si terrà conto soltanto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. La quantificazione del rimborso è determinata sul valore complessivo delle transazioni effettuate che in ogni caso non potranno essere complessivamente superiori a 1.500 euro per ciascun periodo.

I periodi di riferimento sono semestrali :
1° gennaio-30 giugno 2021;
1° luglio-31 dicembre 2021;
1° gennaio 2022-30 giugno 2022.

Accedono al rimborso solo gli aderenti che abbiano fatto un minimo di 50 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

I rimborsi saranno erogati per ciascun periodo rispettivamente nei mesi di luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022 e avvengono sul codice IBAN indicato dall’Aderente.
Il D.M. prevede poi che ai primi 100.000 aderenti che in ciascun periodo abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni, regolate con strumenti di pagamento elettronici, è attribuito un rimborso speciale pari a 1.500 euro, erogati per ciascun periodo rispettivamente nei mesi di luglio 2021, gennaio 2022 e luglio 2022.

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