Approvata dalla Camera la fiducia sul decreto Ristori con 280 voti a favore, 176 contrari e un’astensione ed è in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel provvedimento sono contenute integralmente i provvedimenti del DL con qualche piccola integrazione.

Vediamo gli interventi maggiormente interessanti contenuti nella legge di conversione:
Previsti ristori a favore delle categorie penalizzate dalle chiusure Natalizie previste dal 24 dicembre al 6 gennaio ed in particolare per le attività di ristorazione ed i bar.
Prevista la proroga al 31 dicembre 2021 per la possibilità di  sospendere i mutui per la prima casa.

Vengono definitivamente classificati come irrilevanti ai fini fiscali e, dunque, non tassati, tutti gli aiuti Covid-19 disposti a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione.

Entra nel decreto un contributo a fondo perduto, pari al 50% ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro a favore dei proprietari che abbiano accordato la riduzione del canone di affitto durante il periodo di lockdown. La norma vale per i contratti in essere al 29 ottobre 2020.

Viene disposta la sospensione dei versamenti della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il 2020, che il decreto “Ristori-quater”, per determinate categorie di contribuenti, ha fatto slittare, senza applicazione di sanzioni e interessi, dal 30 novembre al 30 aprile 2021. Di conseguenza, ora, il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione o fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 30 aprile 2021.
sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 anche relativi:
ai versamenti dell’Iva, acconto di dicembre compreso;
ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Si rammenta che possono beneficiare della sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre 2020:
i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50milioni nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% a novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019;
i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019.

Esonerati dal versamento della Cosap e Tosap per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per i pubblici esercizi colpiti dalle restrizioni adottate a seguito dell’emergenza sanitaria.

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