Con l’ultimo decreto in ordine temporale il “Ristori quater”, il Consiglio dei Ministri tra i vari provvedimenti a sostegno dell’economia, rinnova i bonus di 1.000 euro che erano già stati riconosciuti dal primo decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ad una serie di categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività o il rapporto di lavoro a causa della pandemia.

Il provvedimento distingue i lavoratori a seconda che abbiano o meno fruito della precedente indennità, riconoscendo ai primi l’erogazione del bonus in maniera automatica mentre per i secondi, sarà necessario inoltrare apposita domanda.
I lavoratori che hanno già beneficiato del bonus con il decreto di ottobre e che riceveranno il nuovo bonus senza necessità di effettuare una nuova domanda sono:
I lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
I lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
I lavoratori intermittenti;
I lavoratori autonomi occasionali;
I lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
I lavoratori dello spettacolo;
I lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Gli aiuti sono previsti anche per i lavoratori dello sport ai quali il D.L. riconosce un’indennità onnicomprensiva “una tantum” dell’importo di 1.000 euro.

Coloro che invece non hanno beneficiato del bonus del decreto Ristori, potranno chiedere l’una tantum dell’importo di 1.000 euro se rientranti nelle seguenti categorie:
lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater;

  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, che non abbiano un contratto in essere sempre alla data di entrata in vigore del Ristori quater.
    lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
  • lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo.
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • incaricati alle vendite a domicilio, c iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata INPS, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva.
  • lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che :
  • siano stati titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
  • siano stati titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate

I soggetti di cui ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 alla data di presentazione della domanda, non devono essere inoltre titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nonché non devono essere titolari di pensione né dell’indennità di disoccupazione NASpI;

L’indennità di 1.000 euro spetta infine ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che abbiano percepito un reddito annuo non superiore a 50.000 euro ed abbiano maturato 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel periodo compreso tra dal 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Ristori quater, che diventano 7 nel caso in cui il reddito percepito sia stato inferiore ai 35.000 euro.

Il decreto Ristori quater riconferma anche per il mese di dicembre 2020 e nella misura di 800 euro l’indennità, ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ricordiamo che i lavoratori che siano stati già beneficiari dell’indennità in base ai decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e Ristori, l’indennità di 800 euro, previsto nel decreto del 29 novembre sarà erogata anche per il mese di dicembre 2020 senza necessità di ulteriore domanda.

Gli altri lavoratori saranno invece tenuti a presentare apposita domanda online.

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